“Aspetti giuridici delle interferenze
Introduzione
Quando pensiamo alla sovranità territoriale di una nazione, il pensiero corre in maniera naturale alla delimitazione del suo ambito geografico, in poche parole ai suoi confini.
Già, i confini: gli schemi concettuali assimilati dall’esperienza, ma anche e soprattutto dal pressing mediatico, ci portano a connotarli fattualmente come linee di demarcazione fisica, sicuramente rigide o definite, o quantomeno facilmente individuabili.
In realtà, se è vero che concetti di competenza territoriale più complessa, come l’ambito marino o quello aereo, possono essere prevedibili ed assimilabili con relativa facilità anche da coloro che fossero scarsi conoscitori dei principi del diritto internazionale, non va trascurata l’esistenza di limiti territoriali che, per loro natura intrinseca, sfuggono ad una puntuale delimitazione, sia per impossibilità tecnica di gestione, sia per genetica instabilità.
Stiamo parlando dei confini “radioelettrici” e, nella fattispecie, degli ambiti territoriali delle diffusioni radiotelevisive nelle aree di confine.
Le onde elettromagnetiche, ictu oculi, non possono essere imbrigliate o chirurgicamente sezionate: sicché, nelle aree estreme dei territori di Stati non protetti orograficamente (rectius schermati) da alture di grande quanto adatta rilevanza, è frequente (e scontata) la possibilità di sintonizzare segnali radiotelevisivi debordanti naturalmente dai bacini nazionali di appartenenza.
Ciò, come si è detto, è normale e quindi pacificamente accettato dai governi di gran parte del pianeta.
Esistono tuttavia situazioni, seppur particolari, dove il debordo radioelettrico non è solo una conseguenza inevitabile della necessità di illuminare utilmente il territorio nazionale di competenza delle emittenti, ma è (soprattutto “è stato”, alcuni decenni fa) determinato da una strategica quanto precisa volontà di effettuare servizio in terra straniera (generalmente per fini commerciali, ma non raramente per finalità politiche, religiose, ecc.). In tali casi, come in altri di cui diremo, è facile che l’attività radiodiffusiva inneschi (o sia oggetto di) fenomeni interferenziali pregiudicanti la legittima operatività delle emittenti dei rispettivi Paesi.
E’, purtroppo, il caso dell’Italia e della Svizzera, ormai da oltre venti anni alle prese con gravissimi problemi interferenziali che in non pochi casi incidono profondamente sull’effettivo esercizio dell’attività radiotelevisiva delle emittenti operanti nei rispettivi territori, la cui ricezione è pregiudicata da perturbazioni deleterie per la sintonizzazione delle trasmissioni provenienti dai (ed incidenti sui) propri ambiti.
Tale situazione - come enunciato, ormai cronica - si è acuita negli ultimi due anni, a seguito di una ferma presa di posizione della Confederazione Elvetica che, forse stanca di segnalare inutilmente fenomeni interferenziali provenienti dall’Italia, nella primavera del 2003 ha deciso di adottare contromisure di carattere tecnico, innescando un contenzioso interferenziale di proporzioni ragguardevoli, la cui conseguenza secondaria (e forse più inquietante) è costituita da un pericoloso effetto domino.
Scopo di questo lavoro è esaminare, sotto il profilo fattuale e giuridico, la complessa situazione, ricostruendone la genesi, delineandone i contorni e, fin dove possibile, ipotizzando possibili soluzioni o quantomeno sviluppi.
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